Quando si parla di sopraelevazione in un edificio esistente si intende la realizzazione di una nuova struttura al di sopra di una costruzione esistente apportando in questo modo una modifica all’altezza di quest’ultima.
Tecnicamente parlando, le sopraelevazioni possono configurarsi come elementi che alterano significativamente il comportamento della struttura (è quindi necessario un progetto di adeguamento sismico) oppure come elementi leggeri che non comportano una modifica al comportamento strutturale globale. Nel primo caso ricadono le realizzazioni di nuovi piani aggiuntivi, mentre nel secondo caso rientrano strutture come gazebi e pergolati, fermo restando che nei solai , nelle travi e nei pilastri sul quale insiste il nuovo carico deve essere garantita la sicurezza strutturale.
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La sopraelevazione in un edificio esistente nel DPR 380/2001
La sopraelevazione viene trattata all’art.90 del Testo unico dell’edilizia DPR380/2001.
Nello specifico si differenzia tra sopraelevazioni di strutture in muratura e strutture in cemento armato o acciaio.
[…]1. È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti: a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.
2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
La sopraelevazione in un edificio esistente nel nuovo regolamento della regione Lazio 2020
All’art.6 del nuovo regolamento della regione Lazio si inserisce la sopraelevazione come intervento rilevante nei riguardi della pubblica incolumità.
[…] Gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, rappresentati nella Tabella A al presente regolamento, sono:
d) progetti relativi ad interventi di sopraelevazione di strutture esistenti di cui all’articolo 90 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche.
Tabella 1 - Tabella A del regolamento Regione Lazio 2020
Come anticipato in precedenza va differenziato tra sopraelevazioni con strutture leggere o con strutture strettamente connesse alla sottostruttura. In questo regolamento sempre all’art.6 si specifica come
[…]I pergolati e le tettoie realizzate all’ultimo piano di edifici esistenti con strutture leggere, non sono considerate sopraelevazioni ai sensi del comma 1, lettera d).
Discorso diverso per le serre solari, dove il nuovo regolamento tende a sottolineare come le serre solari siano considerate opere prive di rilevanza purchè non siano realizzate sopra ad edifici esistenti, non specificando però se esse debbano essere considerate come sopraelevazioni che comportano un adeguamento sismico dell’intera struttura.
[…]I progetti relativi agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’articolo 94bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, non sono soggetti ad autorizzazione sismica di cui all’articolo 4, qualora ricadenti, tra le seguenti tipologie:
z) serre e serre solari ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni, non su fabbricati esistenti
La sopraelevazione in un edificio esistente nel regolamento della regione Toscana
La regione Toscana ha pubblicato nel 2015 una soluzione interpretativa del termine sopraelevazione evidenziando alcuni casi comuni in cui può crearsi un interrogativo nell’interpretazione delle norme.
Tra le casistiche riportate vi sono:
- sostituzione della copertura
- aggiunta di nuova copertura
- realizzazione di abbaini
- addizioni volumetriche sulle coperture
Per approfondimenti si riporta il link di riferimento.
La sopraelevazione in un edificio esistente nel regolamento della regione Emilia Romagna
La regione Emilia Romagna ha pubblicato nel 2012 un documento apposito per la definizione di alcuni termini come sopraelevazione ed ampliamento. Vengono riportati qui di seguito alcuni esempi più comuni.
Per approfondimenti si riporta il link di riferimento.
La sopraelevazione nelle Norme tecniche per le costruzioni
Come specificato ad inizio articolo, è bene differenziare i due tipi di sopraelevazioni, quelle che alterano significativamente il comportamento strutturale e quelle che non lo alterano perché considerate ininfluenti ai fini del comportamento globale della struttura. Come vedremo a breve, le attuali norme tecniche per le costruzioni NTC18 ed anche le precedenti NTC08 specificano al capitolo 8 come gli interventi che comportano sopraelevazione di una struttura esistente, obbliga un progetto di adeguamento sismico di tutta la struttura.
NTC08 - […] È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all’adeguamento
della costruzione, a chiunque intenda:
a) sopraelevare la costruzione;
In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.
Una variazione dell’altezza dell’edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti c) o d).
NTC18 - […] L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda:
a) sopraelevare la costruzione;
Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a). In tal caso non è necessario.
procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti.
Cosa fare quando si vuole realizzare una sopraelevazione in un edificio esistente?
Quando si è davanti alla scelta di voler realizzare una sopraelevazione o realizzare una piccola struttura leggera al di sopra di una costruzione esistente, la prima cosa da fare è contattare un tecnico compente, che dovrà sincerarsi se urbanisticamente la vostra idea è percorribile in toto oppure fattibile attraverso alcune modifiche. Nel caso in cui si possa realizzare una vera e propria sopraelevazione essa comporterà un grosso beneficio in termini di spazi abitabili, tuttavia è bene essere consapevoli dell’esborso economico per realizzare il progetto di adeguamento sismico imprescindibile in questi casi. Nel progetto di adeguamento sismico sarà necessaria una campagna di indagini preliminare per conoscere l’edificio su cui si andrà a realizzare la nuova struttura. Il tecnico dovrà descrivervi chiaramente tutta la procedura realizzativa per evitare spiacevoli sorprese in fase esecutiva; è bene quindi che veniate informati dei possibili interventi di rinforzo che andranno eseguiti e dei possibili disagi durante la realizzazione delle opere. Nel caso in vogliate realizzare invece semplici strutture leggere, anche qui è bene rivolgersi ad un tecnico competente che vi garantisca che urbanisticamente è possibile realizzare la vostra idea e soprattutto che sia sempre garantita la sicurezza strutturale.
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